In allegato il documento approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d'Istituto ill 18.12.2018:
Il Consiglio d'Istituto è composto dal D.S, da 8 docenti, da 2 rappresentanti del personale non docente e dai rappresentanti dei genitori degli alunni in relazione alla popolazione scolastica, tre o quattro; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio altrettanti rappresentanti eletti dagli studenti. I rappresentanti del personale docente sono eletti dal Collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti dagli studenti dell'istituto. E' presieduto da uno dei suoi componenti eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Le procedure operative per le elezioni dei rappresentanti sono contenute nella O.M. 215/91, artt. 21 e 22.
Le riunioni del Consiglio sono pubbliche, eccetto quando si discute di persone. Possono parteciparvi, senza diritto di parola, insegnanti, studenti, genitori e personale ATA
Il Consiglio d'Istituto elegge al suo interno la Giunta esecutiva, di cui fanno parte il Dirigente scolastico, il Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), un docente, un genitore e un rappresentante del personale, individuati dal Consiglio d’Istituto tra i suoi componenti.
L’Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all’interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare una strada adeguata per una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:
- prevenire e affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e insegnanti e in merito all’applicazione dello Statuto e avviarli a soluzione;
- esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la Patria Potestà in seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina;
- favorire la collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.
Il Collegio dei Docenti è composto dal D.S. e da tutti i docenti dell'Istituto. Si riunisce in orari non coincidenti con le lezioni, su convocazione del Dirigente scolastico o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ogni volta che vi siano decisioni importanti da prendere.
Riferimenti normativi: art. 7 del Decreto Legislativo 297/1994.
Il Consiglio di Classe è composto da tutti i docenti della classe e due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti; presiede il Dirigente scolastico o un docente da lui delegato. In ogni Consiglio di Classe il Dirigente Scolastico nomina un coordinatore e un segretario. Il consiglio di classe si occupa dell'andamento generale della classe, formula proposte al Dirigente Scolastico per il miglioramento dell'attività, presenta proposte per un efficace rapporto scuola-famiglia, si esprime su eventuali progetti di sperimentazione.
Riferimento normativo: art. 5 del Decreto Legislativo 297/1994
La legge n. 107/2015 stabilisce di costituire in ogni istituzione scolastica un “Comitato per la valutazione e merito dei docenti”. Il CVD ha durata di tre anni ed è composto dal Dirigente scolastico che lo presiede, da tre docenti, due genitori e un componente esterno. Il collegio dei docenti sceglie due dei tre docenti del CVD, mentre il consiglio d’istituto sceglie il terzo docente e i due genitori; l’Ufficio Scolastico Regionale – d’ora in avanti USR – individua il componente esterno (tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici). I compiti del comitato: individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere a), b) e c) dell’art. 11; esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo; valuta il servizio di cui all’art. 448 su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico; esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art. 501.